Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il datore di lavoro può intimare licenziamento al lavoratore dipendente “per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: si tratta del c.d. licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Alcuni esempi di giustificazione sono: la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o anche solo il venir meno delle mansioni cui è assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo ricollocamento in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il suo livello di inquadramento.

Quando il licenziamento non è giustificato o non rientra nei limiti imposti dalla legge o dalla giurisprudenza, ne viene accertata l’insussistenza ed il licenziamento comminato risulta illegittimo dando al lavoratore il diritto a ottenere le tutele offertegli dalla legge. Tali tutele negli ultimi anni sono profondamente cambiate.

Con l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act è stato introdotto un nuovo regime sanzionatorio per il licenziamento illegittimo; regime che trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori assunti a decorrere del 7 marzo 2015. Tale disciplina distingue ancora tra lavoratori assunti in imprese che occupano più di 15 dipendenti e lavoratori assunti presso imprese che occupano meno di 15 dipendenti. Il Jobs Act attua una importante riduzione delle garanzie riconosciute ai lavoratori riducendo i casi in cui il giudice può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato.

Per quanto attiene il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice possa stabilire la reintegra del lavoratore (assunto presso un’impresa di maggiori dimensioni) solamente quando venga accertato il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore.

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